Articoli su Giovanni Papini

1954


Biondo Biondi

Carattere definitivo della pena. Commento giuridico al «Diavolo» di Papini

Pubblicato su: JUS , Rivista di scienze giuridiche, Nuova serie, anno V, fasc. 1, pp. 148-150
(148-149-150)
Data: marzo 1954



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   Il recentissimo libro di Giovanni Papini, rutilante nella copertina, fosforescente ed abbacinante nel contenuto, ha interessato, almeno in Italia, una folta schiera di lettori, se, come sembra, nel giro di pochissimi mesi è arrivato alla decima edizione. In realtà se ne parla dappertutto e da tutti: nei salotti e nei seminari, da letterati e da teologi.
   Quello che appassiona, e su cui si discute, è la conclusione che pone un terribile interrogativo: Satana torna angelo? Dice Papini: se è vero che Dio è padre, non può torturare eternamente i propri figli; Dio, che è tutto amore, non può negare eternamente il perdono e la redenzione dei propri figli. Chi è mai quel padre o quella madre che non è tratto al perdono dei figli? La misericordia divina dovrà un giorno smontare la giustizia. «Se ciò non fosse dovremmo pensare che il Padre stesso di Cristo non è un perfetto cristiano». Con questa conclusione paradossale si chiude il volume.
   Voglio brevemente considerare il problema sotto l’aspetto non teologico (Dio mi guardi!), ma piuttosto strettamente giuridico.
   Consideriamo per un momento l’ordinamento divino sul medesimo piano di quello umano al fine di rendere intelligibile la questione. Nell’orbita umana anzitutto si può parlare non di eternità ma piuttosto di carattere definitivo della applicazione della pena.
   Nell’ordinamento umano è una necessità che la sentenza abbia carattere definitivo qualora presenti tutti i crismi legali della decisione. È una esigenza sociale ineluttabile: quello che conta è la certezza, sia del diritto che della sua applicazione. Cerchiamo che la legge sia giusta e che sia giusta la sua applicazione, ma il diritto non può essere che sicuro e certo, come ugualmente sicura e certa deve essere la sua applicazione. Noi giuristi siamo chiamati a risolvere problemi non filosofici, per cui la discussione può variare all’infinito, ma pratici e contingenti: tutta la nostra scienza non può avere altra meta: giustizia della legge, sia in astratto che nella sua concreta applicazione. Orbene, uno dei canoni fondamentali della giustizia è la certezza. Una giustizia incerta non è giustizia. Ce la raffiguriamo sotto l’aspetto della bilancia e della spada: se la bilancia denota la eguaglianza, la spada indica non solo la forza nell’applicazione del diritto, ma altresì la possibilità di risolvere con un taglio deciso qualunque questione giuridica. La legge consente ampia istruttoria, ammette appelli e mezzi per impugnare la sentenza: arriviamo ad un punto in cui dobbiamo per necessità fermarci, cioè fin dove il nostro intelletto e necessità pratiche impongono di fermarsi. Il risultato è una decisione che di necessità bisogna considerare come definitiva. Una vecchia massima, che risale ai romani, dice res indicata pro ventate accipitur. Sorridiamo pure di fronte a questo insegnamento tradizionale, che ammettono come postulato tutte le legislazioni antiche e moderne, ma constatiamo che non possiamo prescinderne. La massima dice non che la cosa giudicata sia verità, ma pro ventate, ossia in luogo della verità. In altri termini è una verità di cui dobbiamo contentarci.


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   Tuttavia di fronte alla sicura imperfezione non solo della legge ma soprattutto del giudizio umano, il carattere definitivo della sentenza di condanna trova una impellente limitazione in una serie di correttivi, quali la revisione del processo, grazie ad amnistie. Questi mezzi, che possono avere svariate manifestazioni nelle diverse legislazioni, costituiscono il naturale e necessario correttivo della imperfezione dell’intelletto umano, che vuole avere la illusione, soltanto la necessaria illusione, di possedere la verità. La ragione precipua per cui si è contrari alla pena di morte sta appunto nella sua irreparabilità, ossia nella impossibilità di applicare quei correttivi che postula il giudizio umano.
   Cesare Beccaria diceva: «Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse...; la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito alla speranza della impunità»; ed a proposito della clemenza sovrana soggiungeva che «dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione; questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell’assurdità delle leggi e della atrocità delle condanne» (Dei delitti e delle pene, cap. XX).
   Se ora trasportiamo questi concetti nell’ordine divino, constatiamo che restano esclusi. Supporre che il giudizio di Dio possa essere errato significa disconoscere la essenza stessa di Dio. Dio non ha bisogno nè di prove nè di avvocati, neppure attende che altri lo convinca. Alla sua mente tutto è presente e preciso come la stessa verità: passato ed avvenire son sempre entità presenti. Ed allora se il giudizio divino non può essere che giusto ed espressione di verità, quei correttivi e mezzucci che sono inerenti alla imperfezione umana, non hanno senso. Resta la esigenza della ineluttabile certezza della sentenza, la quale di per sé non è semplice presunzione, ma espressione di verità. Quella che nell’ambito umano è presunzione dettata da necessità sociale, è verità e quei correttivi umani risultano assurdi e ridicoli. Resta allora la perpetuità della pena appunto perchè giusta.
   Se è vero, come esattamente notava il Beccaria, che la clemenza dovrebbe essere esclusa in una legislazione perfetta, ed io aggiungo in una perfetta applicazione della legge, dobbiamo forse supporre che la legge di Dio sia imperfetta od imperfetta la sua applicazione?
   In termini intelligibili alla mente umana, la questione non può porsi in modo diverso.
   E’ possibile, dice Papini, che Dio, inesauribile amore, faccia soffrire i propri figli, lasciandoli nella eterna condanna? Come mai non valgono quelle considerazioni di pietà e di misericordia che suggeriscono a Gesù di perdonare la donna adultera?
   Il problema non è impostato esattamente. L’uomo giudicato e condannato, in quanto ha rinnegato Dio, non può essere più figlio di Dio. La considerazione della misericordia e del perdono costituisce un prius rispetto alla condanna; si tratta di elementi che sono considerati nel momento stesso in cui la condanna viene inflitta; e se questa viene irrogata, vuol dire che la giustizia ha vinto la misericordia. Si può forse immaginare che tutti i peccatori siano perdonati? Il diritto è amore, dice Carnelutti, ma non fino al punto da sopprimere l’ordine giuridico; andare verso il reo sarà anche la soluzione del problema penale, ma non fino al punto che tra l’onesto ed il reo non ci sia differenza. Gesù separa i buoni dai peccatori, e quando il giudizio è dato, il problema della redenzione è già superato.
   La legge dell’amore viene sempre applicata, come è sempre operante la misericordia del Padre. S. Tommaso dice: Deus misericorditer agii non quidem contra iustitiam sed aliquid supra iustitiam (1,21,3). Quello che, umanamente ragionando, resta escluso è la revisione della condanna giacché mancano quelle considerazioni che val gono per i giudizi umani.


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   Certo nulla è precluso alla onnipotenza divina, come attesta Matteo (19, 23). Ma qui si arresta la nostra intelligenza. Dio potrebbe anche perdonare Satana nella stessa guisa che potrebbe fare entrare un cammello nella cruna di un ago. S. Tommaso in contrapposto agli uomini, che giudicano secundum legem alicuius superioris, dice: Deus autem sibi ipsi est lex {1,21,2). Ma le stesse espressioni che troviamo nella predicazione evangelica relativamente alla pena non fanno pensare a tutto ciò; si parla di interficere e perire (Luc. 13, 5 19, 27), di succidere e mittere in ignem (Luc. 13, 9; 3, 9), di demergere e comburere (Matt. 13, 40 18, 6). Queste frasi denotano non solo la estrema gravità della pena, ma altresì il suo carattere definitivo ed irretrattabile. S. Paolo ammonisce: quicumque in legem peccaverunt per legem iudicabuntur (Rom. 2, 12).
   Queste succinte considerazioni, a mio avviso, dimostrano come, anche sotto l’aspetto giuridico, la conclusione di Papini non regge.


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